Regolamento Tirocini

DEFINIZIONE

(D.M 270/2004 art.10 comma 5)


Per altre attività si intendono: "le attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142" e ss.mm.ii.




NORME GENERALI



Il tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione presso una struttura lavorativa, di seguito denominata soggetto ospitante. Costituisce per lo studente un’opportunità di conoscenza diretta del mondo del lavoro e contribuisce allo sviluppo di una specifica professionalità. Può essere svolto presso una impresa privata, un ente pubblico o uno studio professionale, in un organismo nazionale o internazionale.
In particolare:
  • non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art.1, comma 2, D.M. 142/98.
  • non comporta costi per il soggetto ospitante.

  • permette di inserire lo studente in base alle esigenze del soggetto ospitante.
  • consente allo studente di acquisire la conoscenza delle esigenze produttive e lavorative del contesto mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza di un tutor.
Per l’attuazione di un tirocinio formativo è necessario che sussista una convenzione tra l’Ente promotore del tirocinio formativo ( Dipartimento Architettura e Design Scuola Politecnica, dell’Università degli Studi di Genova) e il Soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato) corredata da un progetto formativo redatta dal Soggetto ospitante.



CONVENZIONE TRA SOGGETTO OSPITANTE ED ENTE PROMOTORE


ATTENZIONE!
CAMBIO MODULISTICA.
CONSULTARE QUI IL RIEPILOGO DOCUMENTI



Per attivare un tirocinio formativo i soggetti ospitanti (esclusi gli studi di architettura i cui titolari siano iscritti all’albo di una delle quattro province liguri) devono stipulare una convenzione con il Dipartimento Architettura e Design, seguendo le specifiche del regolamento contenute nel modulo allegato, da consegnare in duplice copia alla segreteria didattica del Dipartimento. che provvederà a farlo firmare al Direttore del Dipartimento. La convenzione rimane attiva per una durata massima di 5 anni.

Nel caso degli studi di architettura (i cui titolari siano iscritti ad una delle quattro province liguri), per attivare un tirocinio formativo è necessario inviare (via fax o e-mail) all'Ordine degli Architetti della provincia di iscrizione la propria adesione All.2b alla convenzione quadro di tirocinio, stipulata nel Settembre del 2004 tra la Facoltà di Architettura di Genova e l’Ordine degli Architetti delle quattro Province liguri. Il periodo di tirocinio sarà attivato solo DOPO che l'Ordine degli Architetti avrà comunicato al Dipartimento il nominativo della Studio che ha aderito alla Convenzione. Deve essere inoltre compilata la scheda del soggetto ospitante All.2c, riguardanti i dati di identificazione da consegnare alla segreteria didattica.



PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO


ATTENZIONE!
CAMBIO MODULISTICA.
CONSULTARE QUI IL RIEPILOGO DOCUMENTI



Il progetto formativo deve contenere:
  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando agli studenti il raccordo con i percorsi formativi di provenienza e garantendo il rispetto delle frequenze alle attività didattiche;
  • nominativi del tutor universitario, incaricato dal soggetto promotore, e del tutor del soggetto ospitante che sono tenuti a seguire l’andamento del tirocinio;
  • estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile;
  • durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
  • settore lavorativo del soggetto ospitante.

Il progetto formativo deve essere:
  • formulato seguendo le specifiche contenute nel modulo allegato;
  • sottoscritto dal tirocinante per presa visione e accettazione, dal Dipartimento e dal soggetto ospitante
  • consegnato in triplice copia all’ufficio Area Didattica del Dipartimento.
Deve essere inoltre compilata la dichiarazione del soggetto ospitante riguardante i limiti imposti al numero di tirocini attivabili contemporaneamente dall’art.1, terzo comma del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 in funzione del numero dei dipendenti: 1 tirocinante con meno di 5 dipendenti; 2 tirocinanti con numero di dipendenti compreso fra 6 e 19; tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti per i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti.



GARANZIE ASSICURATIVE



I dati richiesti nel progetto formativo sono necessari ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

La copertura assicurativa e l’invio dati agli Enti preposti (Regione Liguria, Ministero del Lavoro, Rappresentanze sindacali) è a carico del Dipartimento Architettura e Design.



ASSENZE, INTERRUZIONI, PROLUNGAMENTI DEL TIROCINIO



È necessario segnalare al Dipartimento Architettura e Design:

  • possibili periodi di assenza, interruzioni o prolungamenti del tirocinio rispetto a quanto concordato nel progetto formativo ai fini assicurativi, comprese tutte le eventuali modifiche dell’orario o della durata;
  • eventuale incidente/infortunio intercorso durante lo svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.



NORME PER IL SOGGETTO OSPITANTE



Come previsto dal D.leg.vo 09.04.2008, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Pertanto il soggetto ospitante dovrà assumere, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



FACILITAZIONI



Ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.M. 142/98, il soggetto ospitante il tirocinio formativo non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante.

Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. vitto e spese di trasporto).



TIROCINIO FORMATIVO NON ATTIVABILE



Non è possibile attivare il tirocinio formativo qualora tra lo studente e i responsabili o il personale del soggetto ospitante, per cui si chiede lo svolgimento di un periodo di tirocinio, esistano vincoli di parentela.




STUDENTI LAVORATORI



Lo studente già alle dipendenze di un Ente pubblico o privato può proporre di effettuare come attività di tirocinio formativo altra attività ritenuta equiparabile presso l’Ente stesso e dovrà provvedere alla descrizione dell'attività lavorativa All.4 indicando dettagliatamente le mansioni svolte e le responsabilità ricoperte.




COMPITI DEL CORSO DI STUDI



Il Consiglio del Corso di Studi:
  • definisce, in relazione al proprio ordinamento didattico, la tipologia del tirocinio formativo da svolgere, se obbligatorio oppure opzionale, il numero massimo di ore previste e il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) corrispondenti (regolamenti corsi di studio);
  • stabilisce eventuali propedeuticità con insegnamenti ritenuti necessari per l’attivazione del tirocinio formativo;

  • nomina la Commissione “Altre Attività” (All.1a) per il riconoscimento e la registrazione dei CFU relativi al tirocinio;
  • nomina i docenti di riferimento per i tirocini All.1b in funzione dei settori di attività coinvolti, e per eventuali selezioni di studenti a fronte di molteplici candidature in un soggetto ospitante.



Ultimo aggiornamento 24 Febbraio 2017